Convenzione tra il Governo della Federazione Russa e il Governo della Repubblica Italiana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali


Il Governo della Federazione Russa e il Governo della Repubblica Italiana, desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali e allo scopo di promuovere la cooperazione economica tra i due Paesi Hanno convenuto quanto segue:


Articolo 1

SOGGETTI

La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati Contraenti.


Articolo 2

IMPOSTE CONSIDERATE

1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio prelevate per conto di ciascuno degli Stati Contraenti o loro suddivisioni politiche o amministrative o enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.

2. Sono considerate imposte sul reddito e sul patrimonio le imposte prelevate sul reddito complessivo o sul patrimonio complessivo o su elementi del reddito o del patrimonio, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, nonché le imposte sui plusvalori.

3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:

(a) per quanto conceme la Federazione Russa:

1 - l'imposta sugli utili (reddito) di imprese ed organizzazioni;

2 - l'imposta sul reddito delle persone fìsiche;

3 - l'imposta sui beni delle imprese;

4 - le imposte sui beni delle persone fisiche;

(qui di seguito indicate quali "imposta russa")

(b) per quanto conceme l'Italia:

1 - l'imposta sul reddito delle persone fìsiche;

2 - l'imposta sul reddito delle persone giuridiche;

3 - l'imposta locale sui redditi;

4 - l'imposta sul patrimonio netto delle imprese;

ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte;

(qui di seguito indicate quali "imposta italiana").

4. La Convenzione si applicherà anche alle imposte di natura identica o analoga che verranno istituite dopo la data della firma della presente Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti. Le autorità competenti degli Stati Contraenti si comunicheranno le modifiche importanti apportate alle rispettive legislazioni fiscali.


Articolo 3

DEFINIZIONI GENERALI

1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:

(a) il termine "Russia" designa la Federazione Russa e, quando è usato in senso geografico, designa il suo territorio, comprese le acque inteme ed il mare territoriale, lo spazio aereo, ed inoltre la zona economica esclusiva e la piattaforma continentale sulle quali la Federazione russa ha piena sovranità ed esercita i propri diritti conformemente al diritto intemazionale e federale;

(b) il termine "Italia" designa il territorio della Repubblica italiana e, quando è usato in senso geografico, designa il suo territorio, comprese le acque inteme, il mare territoriale e lo spazio aereo, e comprende le zone al di fuori del mare territoriale italiano le quali, conformemente al diritto intemazionale e alla legislazione italiana concernente la ricerca e lo sfruttamento delle risorse naturali, possono essere considerate come zone sulle quali l'Italia può esercitare i suoi diritti per quanto conceme il fondo ed il sottosuolo marini, nonché le loro risorse naturali;

(c) le espressioni "uno Stato Contraente" e "l'altro Stato Contraente" designano, come il contesto richiede, la Russia o l'Italia;

(d) il termine "persona" comprende una persona fisica, una società ed ogni altra associazione di persone;

(e) il termine "società" designa qualsiasì persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;

(f) le espressioni "impresa di uno Stato Contraente" e "impresa dell'altro Stato Contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato Contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato Contraente;

(g) l'espressione "traffico intemazionale" designa qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave o aeromobile da parte di un'impresa residente di uno degli Stati Contraenti, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra località situate nell'altro Stato Contraente.

(h) il termine "nazionali" designa:

(i) le persone fisiche che hanno la nazionalità di uno Stato Contraente;

(ii) le persone giuridiche, le società di persone, e le associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore in uno Stato Contraente;

(i) l'espressione "autorità competente" designa:

(i) per quanto conceme la Russia, il Ministero delle Finanze della Federazione russa od il suo rappresentante autorizzato;

(ii) per quanto conceme l'Italia, il Ministero delle Finanze.

2. Per l'applicazione della presente Convenzione da parte di uno Stato Contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato Contraente relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.


Articolo 4

RESIDENTI

1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residente di uno Stato Contraente" designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è ivi assoggettata ad imposta, a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione, luogo di costituzione o di ogni altro criterio di natura analoga. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono assoggettate ad imposta in detto Stato soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato.

2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di i entrambi gli Stati Contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo:

(a) detta persona è considerata residente dello Stato Contraente nel quale ha un'abitazione permanente. Quando essa dispone di un'abitazione permanente in entrambi gli Stati Contraenti, è considerata residente dello Stato Contraente nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);

(b) se non si può determinare lo Stato Contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati Contraenti, essa è considerata residente dello Stato Contraente in cui soggiorna abitualmente;

(c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati Contraenti ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente dello Stato Contraente del quale ha la nazionalità;

(d) se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati Contraenti, o non ha la nazionalità di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati Contraenti risolvono la questione di comune accordo.

3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è residente d'i entrambi gli Stati Contraenti, essa è considerata residente dello Stato in cui si trova la sua direzione effettiva.


Articolo 5

STABILE ORGANIZZAZIONE

1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.

2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare:

(a) una sede di direzione;

(b) una succursale;

(c) un ufficio;

(d) un'officina;

(e) un laboratorio;

(f) una miniera, una cava od ogni altro luogo di estrazione di risorse naturali;

(g) un cantiere di costruzione, di montaggio, o di installazione la cui durata oltrepassa i 12 mesi.

3. Non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se:

(a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all'impresa;

(b) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;

(c) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;

(d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;

(e) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di pubblicità, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attività analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario per l'impresa.

4. Una persona che agisce in uno Stato Contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato Contraente - diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo 5 - è considerata stabile organizzazione nel primo Stato se dispone nello Stato stesso di poteri che esercita abitualmente e che le permettano di concludere contratti a nome dell'impresa, salvo il caso in cui 1'attività di detta persona sia limitata all'acquisto di beni o merci per l'impresa.

5. Non si considera che un'impresa di uno Stato Contraente abbia una stabile organizzazione nell'altro Stato Contraente per il solo fatto che essa eserciti in detto Stato la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività.

6. Il fatto che una società residente di uno Stato Contraente controlli o sia controllata da una società residente dell'altro Stato Contraente ovvero svolga la propria attività in questo altro Stato (a mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per sé motivo sufficiente per far siderare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra.


Articolo 6

REDDITI IMMOBILIARI

1. I redditi che un residente di uno Stato Contraente ritrae da beni immobili (inclusi i redditi agricoli e forestali) situati nell'altro Stato Contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. L'espressione "beni immobili" è definita in conformità della legislazione dello Stato Contraente in cui i beni sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria. Si considerano altresì "beni immobili" l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a pagamenti variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerali, sorgenti ed altre risorse naturali. Le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni immobili di un'impresa nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una professione indipendente.


Articolo 7

UTILI DELLE IMPRESE

1. Gli utili di un'impresa di uno Stato Contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato Contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.

2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato Contraente svolge la sua attività nell'altro Stato Contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato Contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di un'impresa distinta e separata svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.

3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese tenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove.

4. Qualora .uno degli Stati Contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell'impresa fra le diverse parti di essa,la disposizione del paragrafo 2 non impedisce a detto Stato Contraente di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso. Tuttavia, il metodo di riparto adottato dovrà essere tale che il risultato ottenuto sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo.

5. Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione a motivo del semplice acquisto da parte di detta stabile organizzazione di beni o merci per l'impresa.

6. Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati con lo stesso metodo anno per anno, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per I procedere diversamente.

7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da quelle del presente articolo.


Articolo 8

UTILI DERIVANTI DA TRASPORTO INTERNAZIONALE

l. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico intemazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili solamente nello Stato Contraente di cui è residente la persona che ritrae tali utili.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune (pool), a un esercizio in comune o ad un organismo intemazionale di esercizio.


Articolo 9

IMPRESE ASSOCIATE

Allorché

a) un'impresa di uno Stato Contraente partecipa direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato Contraente, o

b) le medesime persone partecipano direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato Contraente e di un'impresa dell'altro Stato Contraente, e nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che, a causa di dette condizioni, non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.


Articolo 10

DIVIDENDI

1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato Contraente ad un residente dell'altro Stato Contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato Contraente di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i dividendi ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere:

(a) il 5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se il beneficiario è una società che detiene direttamente almeno il 10 per cento del capitale della società che distribuisce i dividendi (tale quota di partecipazione deve essere pari almeno a 100.000 dollari statunitensi o l'equivalente di tale somma in altra valuta);

(b) il 10 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi.

Le autorità competenti degli Stati Contraenti stabiliranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione.

Il presente paragrafo non riguarda l'imposizione della società per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi.

3. Ai fini del presente articolo il termine "dividendi" designa i redditi derivanti da azioni, o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui è residente la società distributrice.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato Contraente, svolga nell'altro Stato Contraente, di cui è residente la società che paga i dividendi, un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure eserciti una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, gli elementi del reddito sono imponibili in detto altro Stato Contraente secondo la propria legislazione.

5. Qualora una società residente di uno Stato Contraente ricavi utili o redditi dall'altro Stato Contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad una stabile organizzazione o a una base fissa situate in detto altro Stato, ne prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.


Articolo 11

INTERESSI

1. Gli interessi provenienti da uno Stato Contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato Contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali interessi sono imponibili anche nello Stato Contraente dal quale essi provengono ed in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce gli interessi ne è 'effettivo beneficiario, l'imposta cosi applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo degli interessi. Le autorità competenti degli Stati Contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di appplicazione di tale limitazione.

3. Ai fini del presente articolo il termine "interessi" designa i redditi dei titoli del debito pubblico, di buoni o obbligazioni di prestiti garantiti o non da ipoteca e portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili, e dei crediti di qualsiasi natura, nonché ogni altro provento assimilabile ai redditi di somme date in prestito in base alla legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi provengono.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli iteressi, residente di uno Stato Contraente, eserciti nell'altro Stato Contraente dal quale provengono gli interessi, un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, gli interessi sono imponibili in detto altro Stato Contraente secondo la propria legislazione.

5. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato Contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato Contraente, ha in uno Stato Contraente una stabile organizzazione o una base fissa, per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato Contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.

6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra il debitore e il beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato Contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.


Articolo 12

CANONI

1. I canoni provenienti da uno Stato Contraente e pagati -ad un residente dell'altro Stato Contraente sono imponibili soltanto in detto altro Stato se tale residente è il beneficiario effettivo dei canoni.

2. Ai fini del presente articolo il termine "canoni" designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso, di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche e le registrazioni per trasmissioni radiofoniche o televisive, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, nonché per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato Contraente, eserciti nell'altro Stato Contraente dal quale provengono i canoni, un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto o il bene generatore dei canoni si ricolleghino effettivamente ad esse. In tal caso, i canoni sono imponibili in detto altro Stato Contraente secondo la propria legislazione.

4. Se in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni, tenuto conto dell'uso, diritto o informazione per la quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente Articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato Contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.


Articolo 13

UTILI DI CAPITALE

1. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni immobili, secondo la definizione di cui al paragrafo 2 dell'articolo 6, sono imponibili nello Stato Contraente in cui detti beni sono situati.

2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato Contraente ha nell'altro Stato Contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato Contraente nell'altro Stato Contraente per l'esercizio di una professione indipendente, compresi gli utili provenienti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola od in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato.

3. Gli utili che un'impresa di uno Stato Contraente ritrae dall'alienazione di navi o di aeromobili impiegati in traffico intemazionale o di beni mobili adibiti all'esercizio di dette navi od aeromobili sono imponibili soltanto in tale Stato.

4. Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati ai paragrafi 1, 2 e 3, sono imponibili soltanto nello Stato Contraente di cui l'alienante è residente.


Articolo 14

REDDITI DA PROFESSIONI INDIPENDENTI

1. I redditi che un residente di uno Stato Contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attività di carattere indipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale residente non disponga abitualmente nell'altro Stato Contraente di una base fissa per l'esercizio delle sue attività. Se egli dispone di tale base fìssa, i redditi sono imponibili nell'altro Stato ma unicamente nella misura in cui sono imputabili a detta base fissa.

2. L'espressione "libera professione" comprende in particolare le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti di medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.


Articolo 15

REDDITI DA LAVORO SUBORDINATO

1. Salve le disposizioni degli articoli 16, 18, 19 e 20, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato Contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato Contraente. Se l'attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.

2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato Contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente svolta nell'altro Stato Contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se:

a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni in un periodo di dodici mesi che inizi o termini nel corso dell'anno fiscale considerato, e

b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato, e

c) l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.

3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, le remunerazioni percepite in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto a bordo di navi o di aeromobili impiegati da un'impresa di uno Stato Contraente in traffico intemazionale, sono imponibili in tale Stato Contraente.


Articolo 16

COMPENSI E GETTONI DI PRESENZA

I compensi, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato Contraente riceve in qualità di membro del consiglio di amministrazione di una società residente dell'altro Stato Contraente, sono imponibili in detto altro Stato.


Articolo 17

ARTISTI E SPORTIVI

1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che un residente di uno Stato Contraente ritrae dalle sue prestazioni personali esercitate nell'altro Stato Contraente in qualità di artista dello spettacolo, quale artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualità di musicista, nonché di sportivo, sono imponibili in detto altro Stato.

2. Qualora il reddito derivante da prestazioni personali esercitate da un artista dello spettacolo o da uno sportivo in tale qualità, è attribuito ad una persona diversa dall'artista o dallo sportivo medesimi,detto reddito può essere tassato nello Stato Contraente dove dette prestazioni sono svolte, nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15.


Articolo 18

PENSIONI

Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato Contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato.


Articolo 19

FUNZIONI PUBBLICHE

1.

a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato Contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in detto Stato;

b) Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili soltanto nello Stato Contraente in cui i servizi vengono resi se la persona fisica è un residente di detto Stato che non ha la nazionalità dell'altro Stato Contraente e che:

i) ha la nazionalità di detto Stato; o

ii) non è divenuto residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi.

2.

a) Le pensioni corrisposte da uno Stato Contraente o da una una sua suddivisione politica od amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in questo Stato.

b) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato Contraente qualora la persona fisica sia un residente di questo Stato e ne abbia la nazionalità, senza avere la nazionalità dello Stato da cui riceve la pensione.

3. Le disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 si applicano alle remunerazioni o pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di una attività industriale o commerciale esercitata da uno Stato Contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale.


Articolo 20

PROFESSORI, INSEGNANTI E RICERCATORI

Un professore, un insegnante, o un ricercatore il quale soggiorni temporaneamente in uno Stato Contraente allo scopo di insegnare o di effettuare ricerche presso una università, collegio, scuola od altro analogo istituto il quale è, o era immediatamente prima di tale soggiorno, residente dell'altro Stato Contraente, è esente da imposta nel detto primo Stato Contraente limitatamente alle remunerazioni derivanti dall'attività di insegnamento o di ricerca per un periodo non superiore a due anni.


Articolo 21

STUDENTI

Le somme che uno studente o apprendista il quale è, o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato Contraente, residente dell'altro Stato Contraente e che soggiorna nel primo Stato Contraente al solo scopo di compiervi i suoi studi o di completarvi la propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di istruzione o di formazione professionale, non sono imponibili in detto Stato, a condizione che tali somme, direttamente connesse con tali studi o formazione professionale, provengano da fonti situate fuori di detto Stato.


Articolo 22

ALTRI REDDITI

1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato Contraente, qualunque ne sia la provenienza, che non sono stati trattati negli articoli precedenti della presente Convenzione sono imponibili soltanto in questo Stato.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai redditi diversi da quelli derivanti da beni immobili definiti al paragrafo 2 dell'articolo 6, nel caso in cui il beneficiario di tali redditi, residente di uno Stato Contraente, eserciti nell'altro Stato Contraente un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto od il bene produttivo del reddito si ricolleghi effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso gli elementi di reddito sono imponibili nell'altro Stato Contraente secondo la propria legislazione.

3. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra le persone che hanno svolto le attività da tu ritraggono i redditi di cui al paragrafo 1, il pagamento per tali attività eccede quello che sarebbe stato convenuto tra persone indipendenti, le disposizioni del paragrafo 1 si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità con la legislazione di ciascuno Stato Contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.


Articolo 23

PATRIMONIO

1. II patrimonio costituito da beni immobili, specificati all'art. 6, posseduti da un residente di uno Stato Contraente e situati nell'altro Stato Contraente, è imponibile in detto altro Stato.

2. II patrimonio costituito da beni mobili facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato Contraente ha nell'altro Stato Contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato Contraente nell'altro Stato Contraente per l'esercizio di una professione indipendente sono imponibili in detto altro Stato.

3. Il patrimonio costituito da navi e da aeromobili utilizzati nel traffico intemazionale, di proprietà di un residente di uno Stato Contraente, nonché dai beni mobili relativi al loro esercizio è imponibile soltanto in detto Stato Contraente.

4. Tutti gli altri elementi del patrimonio di un residente di uno Stato Contraente sono imponibili soltanto in detto Stato.


Articolo 24

ELIMINAZIONE DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE

1. Si conviene che la doppia imposizione sarà eliminata in conformità ai seguenti paragrafi del presente articolo.

2. Per quanto concerne la Russia:

Se un residente della Russia ritrae redditi o possiede un patrimonio che, in conformità con le disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in Italia, l'ammontare dell'imposta su detto reddito o patrimonio da corrispondere in Italia sarà considerata come credito dell'imposta russa. L'ammontare di tale credito, tuttavia, non può eccedere la quota di imposta attribuibile a detto reddito o patrimonio calcolata in Russia.

3. Per quanto concerne l'Italia:

(a) Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Russia, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo 2 della presente Convenzione, può includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente. In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte cosi calcolate l'imposta sui redditi pagata in Russia, ma l'ammontare della deduzione non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. Tuttavia, nessuna deduzione sarà accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario del reddito in base alla legislazione italiana.

(b) Se un residente dell'Italia possiede elementi di patrimonio che, in conformità con le disposizioni di questa Convenzione, sono imponibili in Russia, l'imposta sul patrimonio versata in Russia sarà considerata come credito dell'imposta italiana sul patrimonio relativa allo stesso elemento di patrimonio. Il credito tuttavia non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile a detto elemento di patrimonio posseduto in Russia nella proporzione in cui lo stesso concorre alla formazione del patrimonio complessivo.


Articolo 25

NON DISCRIMINAZIONE

1. I nazionali di uno Stato Contraente non sono assoggettati nell'altro Stato Contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione. La presente disposizione si applica altresì, nonostante le disposizioni dell'articolo 1, alle persone che non sono residenti di uno o di entrambi gli Stati Contraenti.

2. L'imposizione di una stabile organizzazione che una impresa di uno Stato Contraente ha nell'altro Stato Contraente non deve essere in questo altro Stato meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attività. La presente disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad uno Stato Contraente di accordare ai residenti dell'altro Stato Contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le riduzioni fiscali che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.

3. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 9, del paragrafo 7 dell'articolo 11, o il paragrafo 4 dell'articolo 12, gli interessi, i canoni ed altre spese pagati da una impresa di uno Stato Contraente ad un residente dell'altro Stato Contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, alle stesse condizioni come se fossero stati pagati ad un residente del primo Stato. Parimenti, i debiti di un'impresa di uno Stato Contraente nei confronti di un residente dell'altro Stato Contraente sono deducibili, ai fini della determinazione del patrimonio tassabile di detta impresa, alle stesse condizioni come se essi fossero stati contratti nei confronti di un residente del primo Stato.

4. Le imprese di uno Stato Contraente, il cui patrimonio è in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro Stato Contraente, non sono soggettate nel primo Stato Contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle imposte che costituiscono l'oggetto della presente Convenzione.


Articolo 26

PROCEDURA AMICHEVOLE

1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati Contraenti comportano o comporteranno per lei un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, essa può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il proprio caso all'autorità competente dello Stato Contraente di cui è residente, o, se il suo caso ricade nel paragrafo 1 dell'articolo 24, a quella dello Stato Contraente di cui possiede la nazionalità. Il caso deve essere sottoposto entro i due anni che seguono la prima notifica della misura che ha dato luogo all'imposizione non conforme alle disposizioni della Convenzione.

2. L'autorità competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, farà del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'autorità competente dell'altro Stato Contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione.

3. Le autorità competenti degli Stati Contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione.

4. Le autorità competenti degli Stati Contraenti potranno comunicare direttamente tra loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti. Qualora venga ritenuto che degli scambi verbali di opinioni possano facilitare il raggiungimento di tale accordo, essi potranno aver luogo in seno ad una Commissione formata da rappresentanti delle Autorità competenti degli Stati Contraenti.


Articolo 27

SCAMBIO DI INFORMAZIONI

1. Le autorità competenti degli Stati Contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione o quelle delle leggi inteme degli Stati Contraenti relative alle imposte previste dalla Convenzione, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è contraria alla Convenzione, nonché per prevenire le evasioni fiscali. Lo scambio di informazioni non viene limitato dall'articolo 1. Le informazioni ricevute da uno Stato Contraente saranno tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione intema di detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone od autorità (ivi compresi i tribunali e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte previste dalla Convenzione, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, o delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte. Dette persone o le predette autorità utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Esse potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche di tribunali o nelle sentenze.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno Stato Contraente l'obbligo:

(a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione o alla propria prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato Contraente;

(b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato Contraente;

(c) di fornire informazioni che potrebbero rivelare segreti commerciali, di affari, industriali, professionali o un processo commerciale oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.

(d) con riferimento ad altre imposte su reddito o patrimonio, sulle imposte applicabili per i periodi di imposta che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui è stata notificata la denuncia.


IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato la presente Convenzione.


FATTA a Roma, il 9 aprile 1996, in duplice esemplare, nelle lingue russa, italiana e inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza di interpretazione dei testi in russo e italiano, il testo inglese verrà considerato quello valido.


Per il Governo della Federazione russa


Per il Governo della Repubblica italiana



PROTOCOLLO AGGIUNTIVO


alla Convenzione tra il Governo della Federazione Russa e il Governo della Repubblica Italiana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali. All'atto della firma della Convenzione conclusa in data odierna tra il Governo della Federazione Russa e il Governo della Repubblica Italiana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, i sottoscritti hanno concordato le seguenti disposizioni aggiuntive che formano parte integrante della Convenzione.

Resta inteso che:

a. Con riferimento al paragrafo 3 dell'articolo 7, per "spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stabile organizzazione" si intendono le spese direttamente connesse con l'attività di detta stabile organizzazione;

b. Con riferimento al paragrafo 1 dell'articolo 8, gli utili derivanti dal'esercizio, in traffico intemazionale, di navi o di aeromobili comprendono:

i) gli utili derivanti dall'impiego, dalla manutenzione o dal noleggio di container (inclusi rimorchi, chiatte, e la relativa attrezzatura per il trasporto di container) utilizzati per il trasporto in traffico internazionale di beni o merci; e

ii) gli utili derivanti dal noleggio di navi o aeromobili armati ed equipaggiati e gli utili derivanti dal noleggio di navi o aeromobili a scafo nudo, a condizione in quest'ultimo caso che essi costituiscano utili occasionali e secondari rispetto agli altri utili derivanti dall esercizio in traffico intemazionale di navi o di aeromobili;

c. Qualora in conformità alle disposizioni dell'articolo 9, da parte di uno Stato Contraente venga effettuata una rideterminazione nei confronti di una persona, l'altro Stato Contraente, nella misura in cui riconosca che tale rideterminazione rispecchia intese o condizioni che sarebbero state stabilite tra persone indipendenti, attua le variazioni corrispondenti nei confronti delle persone che sono in relazione con detta persona e che sono soggette alla giurisdizione fiscale di detto Stato. Tali variazioni si effettueranno soltanto in conformità alla procedura amichevole di cui ali articolo 26;

d. Con riferimento all'articolo 25, le disposizioni del presente articolo non pregiudicano l'applicazione delle disposizioni interne per prevenire l'elusione e l'evasione fiscale. L'espressione "disposizioni inteme" comprende in ogni caso le disposizioni per limitare la deducibilità di spese ed analoghi oneri deducibili derivanti da transazioni tra imprese di uno Stato Contraente ed imprese situate nell altro Stato Contraente;

e. Con riferimento al paragrafo 1 dell'Articolo 26, l'espressione "indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale" significa che l'attivazione della procedura amichevole non è in alternativa con le procedure contenziose nazionali che vengono in ogni caso preventivamente iniziate laddove la controversia concerne un'applicazione delle imposte non conforme alla presente Convenzione.

f. Le imposte riscosse in uno Stato Contraente mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate su richiesta del contribuente qualora il diritto alla percezione di dette imposte sia regolato dalle disposizioni della presente Convenzione. Le istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla legislazione dello Stato Contraente tenuto ad effettuare il rimborso stesso, devono essere corredate da un attestato ufficiale dello Stato Contraente di cui il contribuente è residente, certificante che sussistono le condizioni richieste per aver diritto all'applicazione dei benefìci previsti dalla presente Convenzione.

La presente disposizione non può essere interpretata nel senso di impedire alle autorità competenti degli Stati Contraenti di stabilire modalità diverse di applicazione dei benefici previsti dalla Convenzione.


FATTO a Roma il 9 aprile 1996, in duplice esemplare, nelle lingue russa, italiana e inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza di interpretazione dei testi in russo e italiano, il testo inglese verrà considerato quello valido.