Trattato di amicizia e cooperazione tra la Repubblica Italiana e la Federazione Russa


La Repubblica Italiana e la Federazione Russa,


Articolo 1

La Repubblica Italiana e la Federazione Russa svilupperanno i loro rapporti come Stati amici in conformita con il diritto internazionale e in particolare con lo Statuto dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e con i documenti fondamentali della Conferenza per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa.


Articolo 2

Convinte che la guerra, sia nucleare che convenzionale, come pure la minaccia o l'uso della forza, debbano essere esclusi, in conformita con lo Statuto dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e fatto salvo quanto stabilito dal suo articolo 51, come strumenti con cui risolvere le controversie internazionali, le Parti si impegnano a risolvere le loro eventuali controversie esclusivamente con mezzi pacifici.

La Repubblica italiana e la Federazione Russa compiranno ogni sforzo per rafforzare il ruolo dell'Organizzazione delle Nazioni Unite quale garante supremo della pace nel mondo e per assicurare il pieno rispetto da parte di tutti gli Stati membri dei principi dello Statuto dell'ONU.


Articolo 3

Le Parti intendono sviluppare e arricchire il processo della NSCE, favorendone la trasformazione in un meccanismo attivo di mantenimento della stabilita europea.

Le Parti sottolineano 1'importanza del contributo apportato al rafforzamento della sicurezza e della cooperazione europea dalla Comunita Europea, dalla NATO, dalla UEO, dal Consiglio d'Europa e collaboreranno per lo sviluppo delle relazioni tra la Federazione Russa e le suddette organizzazioni.


Articolo 4

Le Parti favoriranno in ogni modo il consolidamento dei principi dello stato di diritto, della democrazia, del pluralismo politico, nonche la difesa dei diritti dell'uomo, avvalendosi tanto dei meccanismi europei quanto di quelli contemplati dallo Statuto dell'ONU e dalle relative Convenzioni delle Nazioni Unite.


Articolo 5

Le Parti sono convinte che uno degli elementi fondamentali della sicurezza sia il proseguimento del processo di disarmo sia per quanto riguarda gli armamenti di distruzione di massa, sia per quanto concerne le armi convenzionali.

Le Parti favoriranno il consolidamento della stabilita, anche mediante la diminuzione dei livelli degli armamenti, la prevenzione e la composizione dei conflitti con mezzi pacifici e l'allargamento degli scambi di, informazione. Esse favoriranno la conclusione di pertinenti accordi ispirati al principio di una efficace verificabilita.

Le Parti collaboreranno al rafforzamento delle misure di fiducia e di sicurezza su scala paneuropea, alla creazione di strutture di sicurezza e alla revisione delle dottrine militari allo scopo di conferire loro un carattere strettamente difensivo.

Esse si pronunciano decisamente in favore del rafforzamento del regime di non proliferazione delle armi nucleari e delle misure dirette ad impedire la proliferazione di altri tipi di armi di distruzione di massa.


Articolo 6

Le Parti, qualora si verifichino situazioni suscettibili, a giudizio di una di esse, di minacciare la pace o la sicurezza internazionale, si informeranno ed entreranno sollecitamente in contatto al fine di concordare le iniziative necessarie ad alleggerire le tensioni e a superare tali situazioni.

Se una delle Parti riterra che stia emergendo una situazione che potrebbe ledere gli interessi della sua sicurezza, essa potra chiedere all'altra Parte che si svolgano immediatamente consultazioni bilaterali.


Articolo 7

Le Parti attribuiscono grande significato allo sviluppo e all'approfondimento del loro dialogo politico. Incontri al piu alto livello verranno organizzati di norma almeno una volta l'anno nonche ogni qualvolta le Parti lo riterranno necessario.

I Ministri dagli Affari Esteri si incontreranno almeno due volte l'anno. Regolari consultazioni avranno luogo tra i Ministeri degli Affari Esteri dei due Paesi.

I Ministri della Difesa avranno incontri periodici.

Gli altri membri di Governo avranno consultazioni su temi di comune interesse quando lo riterranno necessario. Qualora se ne ravvisasse la necessita, verranno istituiti gruppi di lavoro ad hoc per l'esame dei problemi internazionali o di questioni relative alle relazioni bilaterali.


Articolo 8

Le Parti svilupperanno i contatti nel campo militare. In tale quadro elaboreranno programmi per l'effettuazione di visite anche ad alto livello e promuoveranno lo svolgimento di periodici scambi di vedute e di informazioni sulle rispettive dottrine militari.


Articolo 9

Le Parti riserveranno particolare attenzione allo sviluppo delle relazioni interparlamentari e dei contatti tra gli altri organismi elettivi dei due Paesi.


Articolo 10

La Repubblica Italiana e la Federazione Russa incoraggeranno ed appoggeranno pienamente i contatti tra i loro cittadini nell'ambito dei rapporti tra partiti, sindacati, fondazioni, centri di studio, associazioni femminili, organizzazioni sportive, chiese, associazioni religiose, ecologiche ed altre.

Esse promuoveranno in ogni modo gli scambi giovanili.

Le Parti favoriranno, anche attraverso i gemellaggi, l'intensificazione degli scambi tra le citta, le regioni, gli altri enti territoriali ed amministrativi dei due Paesi.


Articolo 11

Le Parti amplieranno e rafforzeranno la cooperazione in campo economico, industriale, finanziario, scientifico e tecnologico, nonche nel campo energetico, della sicurezza nucleare, della tutela dell'ambiente e della sicurezza nei processi di produzione industriale, al fine di elevarla ad un livello qualitativamente nuovo.

Esse riconoscono l'importanza di questa cooperazione per la realizzazione del programma di riforme economiche della Federazione Russa e l'instaurazione di un nuovo ordine economico internazionale.

Le Parti sottolineano il ruolo fondamentale della Comunita Europea nella creazione di uno spazio economico unico in Europa. In questo contesto la Repubblica Italiana favorira lo sviluppo delle relazioni tra la Federazione Russa e la Comunita Europea.

La Repubblica Italiana favorira altresi lo sviluppo delle relazioni tra la Federazione Russa e gli enti finanziari e gli organismi economici internazionali al fine di promuovere l'integrazione della Federazione Russa nell'economia europea e mondiale.


Articolo 12

Le Parti si impegnano ad intensificare l'attuazione delle intese esistenti nel campo della cooperazione economica ed industriale.

Esse continueranno altresi a collaborare nel campo della conversione dell'industria militare, anche nell'ambito del gruppo di lavoro bilaterale istituito a tal fine, ed esamineranno all'occorrenza altre possibilita per elevare il livello di cooperazione in questo settore.

Ciascuna delle Parti creera, anche attraverso opportuni provvedimenti normativi, le condizioni giuridiche ed economiche piu proficue per il rafforzamento e lo sviluppo dell'attivita degli imprenditori di una Parte nel territorio dell'altra Parte, ivi comprese le questioni, relative alla tutela degli investimenti. A quest'ultimo fine, sara esaminata tra le due Parti la possibilita di rafforzare gli accordi gia esistenti in materia di protezione e promozione degli investimenti,

Le Parti, al fine di facilitare lo sviluppo dell'economia di mercato nella Federazione Russa, collaboreranno nel settore della formazione professionale e manageriale. Esse svilupperanno anche la collaborazione nei campi della politica economica e del diritto applicato all'attivita economica, nonche quella nei settori della scienza, ricerca e tecnologia.

Le Parti si impegnano a riservare alle rispettive imprese industriali, commerciali e finanziarie parita di trattamento rispetto a quello concesso alle imprese di Paesi terzi, e in particolare a riservare ai rispettivi cittadini ed uffici di rappresentanza commerciale un trattamento fiscale non meno favorevole di quello praticato nei confronti di cittadini ed uffici di rappresentanza di Paesi terzi. Esse favoriranno la costituzione di societa miste anche con la partecipazione di terzi partners e l'armonizzazione delle norme giuridiche in materia economica. Esse favoriranno altresi la collaborazione tra le imprese pubbliche e private di entrambi i Paesi ed in particolare tra quelle piccole e medie.

Le Parti garantiranno il riconoscimento dei lodi arbitrali sulle controversie relative ai contratti commerciali conclusi tra le persone giuridiche e fisiche dei due Paesi, nonche il loro adempimento.


Articolo 13

Le Parti istituiranno un Consiglio italo-russo per la cooperazione economica, industriale e finanziaria. Il Consiglio sotto la Presidenza per la parte russa del Ministro dell'Economia e per la parte italiana del Ministro degli Affari Esteri o da loro delegati, si riunira almeno una volta l'anno.

Sotto l'egida del Consiglio lavorera un Comitato imprenditoriale per la collaborazione, con lo scopo di ampliare concretamente i vincoli economico-commerciali tra i due Paesi. Il Consiglio puo altresi istituire gruppi di lavoro ad hoc per l'esame e lo sviluppo della cooperazione bilaterale negli altri campi che presentino un interesse particolare per le Parti. Potra utilizzare a tal fine anche strutture gia esistenti (come la Camera di Commercio Italo-Russa, associazioni per lo sviluppo della collaborazione ed altre).


Articolo 14

Le Parti svilupperanno la cooperazione nel campo scientifico e tecnologico, con particolare riguardo alla scienza di base, alla ricerca spaziale, alle tecnologie avanzate ed all'ammodernamento tecnologico. A questo fine, esse svilupperanno le attivita della Commissione Mista per la cooperazione scientifica e tecnologica.

Le Parti si adopereranno per elaborare programmi bilaterali e multilaterali di cooperazione scientifica e tecnologica, sia nell'ambito del World Lab che in quello del Centro Internazionale di Scienza e Tecnologia e della Fondazione Internazionale per il sostegno alla scienza di base in Russia.


Articolo 15

Le Parti, riconoscendo il contributo importante alla stabilizzazione dell'attuale situazione internazionale ed allo sviluppo economico fornito dalla collaborazione regionale e sub-regionale in Europa, si impegnano, nei limiti del possibile, a favorire lo sviluppo dei loro collegamenti nei settori dei trasporti (ferroviari, aerei marittimi e stradali) e delle telecomunicazioni, quale fattore essenziale per l'ulteriore rafforzamento dei loro rapporti in tutti i campi.

Le Parti, consapevoli dell'importanza della sicurezza e della stabilita dei rifornimenti di energia, petrolio e gas naturali per lo sviluppo della cooperazione economica e per attrarre potenziali investitori, dedicheranno particolare attenzione alle ricerche in campo energetico, allo sfruttamento e al trasporto del gas, degli idrocarburi e dell'energia elettrica.

Tale collaborazione, che richiede la partecipazione delle due Parti e che consolidera i rapporti con altri Paesi limitrofi verra sviluppata nell'ambito delle istituzioni europee e della Carta Europea dell'Energia, allo scopo di sviluppare congiuntamente i progetti infrastrutturali i necessari ad una maggiore integrazione


Articolo 16

Le Parti svilupperanno la cooperazione nel campo della tutela dell'ambiente. Esse riserveranno particolare attenzione alla difesa dell'ambiente nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero.

Esse intendono promuovere ed incentivare ogni forma di cooperazione a livello bilaterale e multilaterale, specie in Europa in un quadro di sviluppo sostenibile delle risorse naturali, al fine di garantire la difesa del patrimonio ambientale da ogni fonte di inquinamento atmosferico, idrico e del suolo.


Articolo 17

Ciascuna delle Parti rendera piu agevole, nella misura del possibile, in base al principio della reciprocita, il sistema di visti d'ingresso applicato ai cittadini dell'altra Parte per i viaggi d'affari, culturali, turistici e per motivi privati.

Ciascuna delle Parti garantira le condizioni per il regolare funzionamento delle rappresentanze diplomatiche e consolari e delle altre rappresentanze ufficiali dei due Paesi. In particolare le due Parti s'impegnano a concludere intese per la soluzione delle questioni immobiliari pendenti e di quelle relative al collocamento a Roma e a Mosca di edifici delle rispettive Ambasciate.


Articolo 18

Le Parti intendono rafforzare la loro cooperazione nel campo umanitario anche attraverso l'intensificazione dei contatti tra le competenti organizzazioni dei due Paesi. In tale prospettiva la Repubblica Italiana e la Federazione Russa continueranno in particolare a collaborare per la soluzione delle questioni dei cittadini italiani caduti in Russia e dei cittadini sovietici caduti in Italia durante la seconda guerra mondiale.


Articolo 19

La Repubblica Italiana e la Federazione Russa ribadiscono l'impegno a cooperare efficacemente nella lotta alla criminalita organizzata, al traffico illecito di stupefacenti e al contrabbando in tutte le sue forme. Esse in particolare cureranno il costante perfezionamento dello scambio delle informazioni operative e di esperienze delle rispettive Autorita competenti sulle cause, metodi e mezzi di lotta contro tali fenomeni e collaboreranno a tal fine nelle organizzazioni internazionali appropriate.

Le Parti confermano uguale impegno a cooperare nella lotta al terrorismo e agli atti illeciti diretti contro la sicurezza dell'aviazione civile e della navigazione marittima nonche ad intensificare le consultazioni bilaterali su tali problemi e , ad approfondire la collaborazione nell'ambito dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e di altre Organizzazioni Internazionali appropriate.


Articolo 20

Al fine di rafforzare le garanzie giuridiche offerte ai propri cittadini, le Parti stipuleranno una Convenzione di assistenza giudiziaria in materia penale e sulle questioni relative all'estradizione.


Articolo 21

La Repubblica Italiana e la Federazione Russa, basandosi sul reciproco arricchimento plurisecolare della cultura dei popoli dei due Paesi e sul loro inestimabile contributo alla civilta europea, compiranno ogni sforzo per sviluppare ulteriormente la collaborazione culturale sul piano bilaterale.

Una particolare attenzione sara dedicata alla conoscenza da parte dei rispettivi popoli della ricchezza dell'eredita musicale, architettonica ed artistica, degli apporti della cultura, dell'arte e della letteratura moderne nonche della cinematografia, della vita culturale quotidiana delle province, delle citta e delle varie comunita etniche di ciascuno dei due Paesi.

Ciascuna delle Parti, in conformita all'Accordo di collaborazione culturale del 19 dicembre 1991, fornira il massimo sostegno allo sviluppo delle attivita dei centri culturali, e adottera misure per facilitare l'accesso allo studio della lingua e della cultura dell'altra Parte attraverso il sostegno delle iniziative pubbliche e private, anche per mezzo di scambi di borsisti e studenti.

Le Parti incoraggeranno la collaborazione diretta tra istituzioni universitarie, culturali ed artistiche dei due Paesi, nonche tra le Associazioni operanti in tali settori.

La Repubblica Italiana e la Federazione Russa si impegnano a rendere possibile l'insegnamento della lingua dell'altra Parte nelle scuole e nelle istituzioni universitarie. A tal fine metteranno a disposizione dell'altra Parte i mezzi per favorire la formazione e l'aggiornamento dei docenti, nonche sussidi didattici, compreso l'uso della televisione e della radio, di mezzi audiovisivi e della tecnica informatica. Esse appoggeranno iniziative per l'istituzione di scuole bilingui.


Articolo 22

Le Parti collaboreranno e si assisteranno reciprocamente per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale ed artistico dell'altra Parte.

Esse convengono che le opere d'arte trafugate o esportate illegalmente che si trovano nel loro territorio vengano restituite all'altra Parte.


Articolo 23

Le Parti perseguiranno l'obiettivo di ampliare i contatti tra le istituzioni ed enti interessati al fine di incrementare gli scambi della produzione libraria, delle pubblicazioni, dei programmi radiotelevisivi e di ogni altro mezzo di informazione su base commerciale e non commerciale.

Le Parti favoriranno la conclusione di accordi sulla cooperazione nel campo dell'informazione, anche al fine della formazione dei quadri, tra gli enti competenti, le associazioni e organizzazioni commerciali dei due Paesi.

Le Parti favoriranno gli scambi ed i progetti congiunti nel settore dei mezzi di comunicazione di massa nonche l'organizzazione di mostre e la partecipazione alle fiere librarie internazionali, realizzate sul loro territorio.


Articolo 24

Le Parti stipuleranno, ogni volta che sara necessario, singoli accordi allo scopo di attuare le disposizioni del presente Accordo.


Articolo 25

Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano, in alcun modo gli impegni assunti dalle Parti in accordi e trattati bilaterali o multilaterali dalle stesse stipulati in precedenza.

Il presente Accordo non intende recare pregiudizio ad alcuno Stato terzo.


Articolo 26

II presente Accordo e soggetto a ratifica ed entrera in vigore il giorno dello scambio degli strumenti di ratifica. Le Parti concordano che, dal giorno dell'entrata in vigore del presente Accordo, cessa la validita del Trattato d'amicizia e cooperazione tra la Repubblica Italiana e l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche del 18 novembre 1990.


Articolo 27

Il presente Accordo viene stipulato per un periodo di 20 anni e verra automaticamente rinnovato per successivi periodi quinquennali se nessuna delle Parti inviera all'altra Parte una notifica scritta, un anno prima di ogni scadenza, della propria intenzione di porvi termine.

Fatto il in due esemplari, ciascuno in lingua italiana e russa entrambi i testi aventi identico valore.


PER LA REPUBBLICA ITALIANA         PER LA FEDERAZIONE RUSSA